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Come abbiamo detto sopra, il Consiglio per
gli Affari Economici della Parrocchia-Chiesa
Madre esiste in attuazione del Canone 537
del Codice di Diritto Canonico.
Art. 2 - Finalità
Il Consiglio per gli affari economici ha i
seguenti scopi:
a) provvedere, ove è possibile, fino al
livello fissato dalla CEI alla remunerazione
spettante al clero che svolge servizio a
favore della parrocchia per il suo congruo e
dignitoso sostentamento;
b) aiutare il parroco, nell’amministrazione
dei beni della parrocchia, fermo restante il
disposto del can. 532 CJC;
c) svolgere, previa intesa con la diocesi,
eventuale funzione assistenziale e
previdenziale integrativa e autonoma per il
clero addetto alla parrocchia;
d) intrattenere gli opportuni contatti con i
privati e le amministrazioni civili locali
nell’ambito delle proprie competenze;
e) compiere tutti gli atti di natura
mobiliare e immobiliare necessari o utili
per la migliore realizzazione dei propri
fini (can. 532);
f) svolgere eventuali altre funzioni che gli
fossero demandate dalla diocesi.
Art. 3 - Mezzi di finanziamento
Per il raggiungimento dei propri fini il
Consiglio parrocchiale per gli affari
economici si avvale:
a) dei redditi del patrimonio della
parrocchia;
b) delle offerte dei fedeli i quali sono
obbligati a contribuire alle spese per la
vita della parrocchia;
c) di ogni altra entrata.
Art. 4 - Membri del Consiglio
Il Consiglio
parrocchiale per gli affari economici
è composto da dodici membri chierici o laici
tra i quali un Presidente che è il Parroco
Moderatore, il quale rappresenta la
parrocchia a norma del diritto in tutti i
negozi giuridici e vigila perché i beni
siano amministrati a norma dei canoni 1281 e
1282 CJC. Gli amministratori durano in
carica tre anni e il loro mandato può essere
rinnovato a ciascuna delle successive
scadenze; per la durata del mandato non
possono essere revocati se non per gravi e
documentati motivi. Nei casi di morte, di
dimissioni, di decadenza, di revoca o di
permanente incapacità all’esercizio delle
funzioni di uno dei membri del Consiglio, il
parroco provvede entro quindici giorni dalla
notizia a nominare il sostituto. Non possono
essere nominati membri del Consiglio i
congiunti del Parroco fino al 4° grado di
consanguineità o di affinità, e quanti hanno
in essere rapporti economici con la
Parrocchia. Appena costituito il Consiglio,
i nomi dei membri saranno comunicati alla
Curia.
Art. 5 - Durata
Il Consiglio parrocchiale per gli affari
economici è per sua natura perpetuo. Nel
caso in cui ne fosse decretata la
soppressione dal Vescovo diocesano, nel
Decreto di soppressione viene designato
l’Ente chiamato a succedergli in tutti i
rapporti attivi e passivi.
Art. 6 - Convocazione-Attività
Il Consiglio parrocchiale per gli affari
economici è convocato dal Presidente tutte
le volte che egli lo ritenga utile, e almeno
ogni semestre. Per la validità delle
adunanze è necessaria la presenza della
maggioranza dei consiglieri. Le
deliberazioni sono approvate a maggioranza
di voti degli amministratori presenti; in
caso di parità prevale il voto del
Presidente. Delle sedute del Consiglio dovrà
essere redatto il verbale a cura del
segretario di seduta in un “libro dei
verbali” regolarmente vidimato.
Art. 7 - Doveri del Consiglio
Il Consiglio parrocchiale per affari
economici è tenuto:
a) a redigere l’inventario, lo stato di
previsione ed il bilancio consuntivo
annuali;
b) deliberare tutti gli atti e contratti sia
di ordinaria che di straordinaria
amministrazione inerenti alle attività della
parrocchia.
Per gli atti di alienazione e per quelli
comunque pregiudizievoli dell’integrità del
patrimonio della parrocchia dovrà ottenersi
la preventiva autorizzazione dell’Autorità
Ecclesiastica competente (Cann. 1281 - 1288
CJC).
Art. 8 - Stati di previsione
Sulla base degli schemi uniformi predisposti
dalla diocesi:
a) entro il 15 settembre di ciascun anno il
Consiglio provvede a redigere ed approvare
lo stato di previsione e a trasmetterlo non
oltre il 30 dello stesso mese per
l’approvazione all’autorità competente;
b) entro il mese di febbraio di ciascun anno
il Consiglio compila ed approva il
Consuntivo e la relazione relativa
all’esercizio precedente e lo invia al
competente ufficio della Curia diocesana di
Caltanissetta.
Art. 9
Per quanto non contemplato nel presente
Statuto si fa riferimento alle norme di
Diritto Canonico e a quelle del diritto
universale. |