Can. 515 - §1. La parrocchia è una
determinata comunità di fedeli che
viene costituita stabilmente
nell'ambito di una Chiesa
particolare, e la cui cura pastorale
è affidata, sotto l'autorità del
Vescovo diocesano, ad un parroco
quale suo proprio pastore.
§2. Spetta unicamente al Vescovo
diocesano erigere, sopprimere o
modificare le parrocchie; egli non
le eriga, non le sopprima e non le
modifichi in modo rilevante senza
aver sentito il consiglio
presbiterale.
§3. La parrocchia eretta
legittimamente gode di personalità
giuridica per il diritto stesso.
Can. 516 - §1. A meno che il diritto
non disponga diversamente, alla
parrocchia è equiparata la
quasi-parrocchia, che è una comunità
determinata di fedeli nell'ambito di
una Chiesa particolare, affidata ad
un sacerdote come suo pastore, ma
che, per speciali circostanze, non è
ancora stata eretta come parrocchia.
§2. Quando una comunità non può
essere eretta come parrocchia o
quasi-parrocchia, il Vescovo
diocesano provveda in altro modo
alla sua cura pastorale.
Can. 517 - §1. Quando le circostanze
lo richiedono, la cura pastorale di
una parrocchia, o di più parrocchie
contemporaneamente, può essere
affidata in solido a più sacerdoti,
a condizione tuttavia che uno di
essi ne sia il moderatore
nell'esercizio della cura pastorale,
tale cioè che diriga l'attività
comune e di essa risponda davanti al
Vescovo.
§2. Nel caso che il Vescovo
diocesano, a motivo della scarsità
di sacerdoti, abbia giudicato di
dover affidare ad un diacono o ad
una persona non insignita del
carattere sacerdotale o ad una
comunità di persone una
partecipazione nell'esercizio della
cura pastorale di una parrocchia,
costituisca un sacerdote il quale,
con la potestà di parroco, sia il
moderatore della cura pastorale.
Can. 518 - Come regola generale, la
parrocchia sia territoriale, tale
cioè che comprenda tutti i fedeli di
un determinato territorio; dove però
risulti opportuno, vengano
costituite parrocchie personali,
sulla base del rito, della lingua,
della nazionalità dei fedeli
appartenenti ad un territorio,
oppure anche sulla base di altre
precise motivazioni.
Can. 519 - Il parroco è il pastore
proprio della parrocchia
affidatagli, esercitando la cura
pastorale di quella comunità sotto
l'autorità del Vescovo diocesano,
con il quale è chiamato a
partecipare al ministero di Cristo,
per compiere al servizio della
comunità le funzioni di insegnare,
santificare e governare, anche con
la collaborazione di altri
presbiteri o diaconi e con l'apporto
dei fedeli laici, a norma del
diritto.
Can. 520 - §1. Il parroco non sia
una persona giuridica; tuttavia il
Vescovo diocesano, ma non
l'Amministratore diocesano, col
consenso del Superiore competente,
può affidare una parrocchia ad un
istituto religioso clericale o ad
una società clericale di vita
apostolica, anche erigendola presso
la chiesa dell'istituto o della
società, a condizione però che un
solo sacerdote sia il parroco della
parrocchia, oppure, se la cura
pastorale è affidata in solido a più
sacerdoti, il moderatore di cui al
can. 517, §1.
§2. L'assegnazione della parrocchia
di cui al §1 può essere fatta sia in
perpetuo, sia a tempo determinato;
in ambedue i casi avvenga mediante
una convenzione scritta stipulata
fra il Vescovo diocesano e il
Superiore competente dell'istituto o
della società; in essa, fra l'altro,
venga definito espressamente e con
precisione tutto quello che riguarda
l'attività da svolgere, le persone
da impiegarvi e le questioni
economiche.
Can. 521 - §1. Perché uno sia
nominato parroco validamente, deve
essere costituito nel sacro ordine
del presbiterato.
§2. Si distingua inoltre per sana
dottrina e onestà di costumi, sia
dotato di zelo per le anime e di
ogni altra virtù e abbia quelle
qualità che sono richieste sia dal
diritto universale, sia dal diritto
particolare per la cura pastorale
della parrocchia in questione.
§3. Per conferire a qualcuno
l'ufficio di parroco, è opportuno
che venga accertata con sicurezza la
sua idoneità nel modo determinato
dal Vescovo, anche mediante un
esame.
Can. 522 - È opportuno che il
parroco goda di stabilità, perciò
venga nominato a tempo
indeterminato; il Vescovo diocesano
può nominarlo a tempo determinato
solamente se ciò fu ammesso per
decreto dalla conferenza dei
Vescovi.
Can. 523 - Fermo restando il
disposto del can. 682, §1, la
provvisione dell'ufficio di parroco
spetta al Vescovo diocesano; essa
avviene mediante libero
conferimento, a meno che qualcuno
non abbia il diritto di
presentazione o di elezione.
Can. 524 - Il Vescovo diocesano,
dopo aver valutato tutte le
circostanze, affidi la parrocchia
vacante a chi ritiene idoneo ad
esercitarvi la cura pastorale,
esclusa ogni preferenza di persone;
per giudicarne l'idoneità, senta il
vicario foraneo ed esegua le
indagini opportune, uditi, se del
caso, determinati presbiteri come
pure fedeli laici.
Can. 525 - Mentre la sede è vacante
o impedita, all'Amministratore
diocesano o a colui che regge
interinalmente la diocesi spetta: 1)
concedere l'istituzione o la
conferma al sacerdote legittimamente
presentato o eletto per una
parrocchia; 2) nominare i parroci se
la sede è vacante o impedita da un
anno.
Can. 526 - §1. Il parroco abbia la
cura pastorale di una sola
parrocchia; tuttavia, per la
scarsità di sacerdoti o per altre
circostanze, può essere affidata al
medesimo parroco la cura di più
parrocchie vicine.
§2. Nella medesima parrocchia vi sia
soltanto un parroco o un moderatore
a norma del can. 517, §1, riprovata
ogni consuetudine contraria e
revocato ogni privilegio contrario.
Can. 527 - §1. Colui che è stato
promosso alla cura pastorale di una
parrocchia, la ottiene ed è tenuto
ad esercitarla dal momento della
presa di possesso.
§2. L'immissione in possesso del
parroco spetta all'Ordinario del
luogo o ad un sacerdote da lui
delegato e devono essere osservate
le modalità determinate dalla legge
particolare o dalla legittima
consuetudine; tuttavia, per giusta
causa, il medesimo Ordinario può
dispensare da tali modalità; in tal
caso la dispensa notificata alla
parrocchia sostituisce la presa di
possesso.
§3. L'Ordinario del luogo determini
il tempo entro il quale deve
avvenire la presa di possesso della
parrocchia; trascorso inutilmente
tale tempo, se non si sia opposto un
giusto impedimento, può dichiarare
la parrocchia vacante.
Can. 528 - §1. Il parroco è tenuto a
fare in modo che la parola di Dio
sia integralmente annunciata a
coloro che si trovano nella
parrocchia; perciò curi che i fedeli
laici siano istruiti nelle verità
della fede, soprattutto con l'omelia
delle domeniche e delle feste di
precetto e con l'istruzione
catechetica; favorisca inoltre le
attività che promuovono lo spirito
evangelico, anche in ordine alla
giustizia sociale; abbia cura
speciale della formazione cattolica
dei fanciulli e dei giovani; si
impegni in ogni modo, anche con la
collaborazione dei fedeli, perché
l'annuncio evangelico giunga anche a
coloro che si sono allontanati dalla
pratica religiosa o non professano
la vera fede.
§2. Il parroco faccia in modo che la
santissima Eucaristia sia il centro
dell'assemblea parrocchiale dei
fedeli; si adoperi perché i fedeli
si nutrano mediante la celebrazione
devota dei sacramenti e in special
modo perché si accostino
frequentemente al sacramento della
santissima Eucaristia e della
penitenza; si impegni inoltre a fare
in modo che i fedeli siano formati
alla preghiera, da praticare anche
nella famiglia, e partecipino
consapevolmente e attivamente alla
sacra liturgia, di cui il parroco
deve essere il moderatore nella sua
parrocchia, sotto l'autorità del
Vescovo diocesano e sulla quale è
tenuto a vigilare perché non si
insinuino abusi.
Can. 529 - §1. Per poter adempiere
diligentemente l'ufficio di pastore,
il parroco cerchi di conoscere i
fedeli affidati alle sue cure;
perciò visiti le famiglie,
partecipando alle sollecitudini dei
fedeli, soprattutto alle loro
angosce e ai loro lutti,
confortandoli nel Signore e, se
hanno mancato in qualche cosa,
correggendoli con prudenza; assista
con traboccante carità gli ammalati,
soprattutto quelli vicini alla
morte, nutrendoli con sollecitudine
dei sacramenti e raccomandandone
l'anima a Dio; con speciale
diligenza sia vicino ai poveri e
agli ammalati, agli afflitti, a
coloro che sono soli, agli esuli e a
tutti coloro che attraversano
particolari difficoltà; si impegni
anche perché gli sposi e i genitori
siano sostenuti nell'adempimento dei
loro doveri e favorisca l'incremento
della vita cristiana nella famiglia.
§2. Il parroco riconosca e promuova
il ruolo che hanno i fedeli laici
nella missione della Chiesa,
favorendo le loro associazioni che
si propongono finalità religiose.
Collabori col proprio Vescovo e col
presbiterio della diocesi,
impegnandosi anche perché i fedeli
si prendano cura di favorire la
comunione parrocchiale, perché si
sentano membri e della diocesi e
della Chiesa universale e perché
partecipino e sostengano le opere
finalizzate a promuovere la
comunione.
Can. 530 - Le funzioni affidate al
parroco in modo speciale sono le
seguenti: 1) amministrare il
battesimo; 2) amministrare il
sacramento della confermazione a
coloro che sono in pericolo di
morte, a norma del can. 883, n. 3;
3) amministrare il Viatico e
l'unzione degli infermi, fermo
restando il disposto del can. 1003,
§§2 e 3, e impartire la benedizione
apostolica; 4) assistere al
matrimonio e benedire le nozze; 5)
celebrare i funerali; 6) benedire il
fonte battesimale nel tempo
pasquale, guidare le processioni
fuori della chiesa e impartire le
benedizioni solenni fuori della
chiesa; 7) celebrare l'Eucaristia
più solenne nelle domeniche e nelle
feste di precetto.
Can. 531 - Anche se è un altro a
svolgere qualche incarico
parrocchiale, le offerte ricevute
dai fedeli in tale occasione siano
versate nella cassa parrocchiale, a
meno che, quando si tratta di
offerte volontarie, non consti
l'intenzione contraria
dell'offerente; spetta al Vescovo
diocesano, sentito il consiglio
presbiterale, stabilire le norme con
le quali si provvede alla
destinazione di tali offerte e la
rimunerazione dei sacerdoti che
svolgono il medesimo incarico.
Can. 532 - Il parroco rappresenta la
parrocchia, a norma del diritto, in
tutti i negozi giuridici; curi che i
beni della parrocchia siano
amministrati a norma dei cann.
1281-1288.
Can. 533 - §1. Il parroco è tenuto
all'obbligo di risiedere nella casa
parrocchiale in vicinanza della
chiesa; tuttavia in casi
particolari, per giusta causa,
l'Ordinario del luogo può permettere
che dimori altrove, soprattutto se
si tratta di un'abitazione comune a
più sacerdoti, purché si possa
provvedere in modo opportuno e
adeguato all'adempimento degli
incarichi parrocchiali.
§2. A meno che non sussista un
motivo grave, il parroco può
assentarsi ogni anno dalla
parrocchia per ferie al massimo per
un mese, continuo o interrotto; in
questo tempo delle ferie non vengono
computati i giorni che il parroco
dedica una volta all'anno al ritiro
spirituale; tuttavia, per assentarsi
dalla parrocchia per un tempo
superiore ad una settimana, il
parroco è tenuto ad avvertirne
l'Ordinario del luogo.
§3. Spetta al Vescovo diocesano
stabilire norme che assicurino,
durante l'assenza del parroco,
l'esercizio della cura pastorale
della parrocchia tramite un
sacerdote fornito delle debite
facoltà.
Can. 534 - §1. Dopo aver preso
possesso della parrocchia, il
parroco è tenuto all'obbligo di
applicare la Messa per il popolo
affidatogli ogni domenica e nelle
feste che nella sua diocesi sono di
precetto; chi ne è legittimamente
impedito applichi negli stessi
giorni mediante un altro oppure, in
giorni diversi, applichi
personalmente.
§2. Il parroco che ha la cura di più
parrocchie, nei giorni di cui al §1,
è tenuto ad applicare una sola Messa
per tutto il popolo affidatogli.
§3. Il parroco che non abbia
soddisfatto all'obbligo di cui ai
§§1 e 2, applichi quanto prima tante
Messe per il popolo quante ne ha
tralasciate.
Can. 535 - §1. In ogni parrocchia vi
siano i libri parrocchiali, cioè il
libro dei battezzati, dei matrimoni,
dei defunti ed eventualmente altri
libri secondo le disposizioni date
dalla conferenza dei Vescovi o dal
Vescovo diocesano; il parroco
provveda che tali libri siano
redatti accuratamente e
diligentemente conservati.
§2. Nel libro dei battezzati si
annoti anche la confermazione e
tutto ciò che riguarda lo stato
canonico dei fedeli, in rapporto al
matrimonio, salvo il disposto del
can. 1133, all'adozione, come pure
in rapporto all'ordine sacro, alla
professione perpetua emessa in un
istituto religioso e al cambiamento
del rito; tali annotazioni vengano
sempre riportate nei certificati di
battesimo.
§3. Ogni parrocchia abbia il proprio
sigillo; gli attestati emessi sullo
stato canonico dei fedeli, come pure
tutti gli atti che possono avere
rilevanza giuridica, siano
sottoscritti dal parroco o da un suo
delegato e muniti del sigillo
parrocchiale.
§4. In ogni parrocchia vi sia il
tabularium o archivio, in cui
vengano custoditi i libri
parrocchiali, insieme con le lettere
dei Vescovi e gli altri documenti
che si devono conservare per la loro
necessità o utilità; tali libri e
documenti devono essere controllati
dal Vescovo diocesano o dal suo
delegato durante la visita o in
altro tempo opportuno e il parroco
faccia attenzione che essi non
vadano in mano ad estranei.
§5. Anche i libri parrocchiali più
antichi vengano custoditi
diligentemente, secondo le
disposizioni del diritto
particolare.
Can. 536 - §1. Se risulta opportuno
a giudizio del Vescovo diocesano,
dopo aver sentito il consiglio
presbiterale, in ogni parrocchia
venga costituito il consiglio
pastorale, che è presieduto dal
parroco e nel quale i fedeli,
insieme con coloro che partecipano
alla cura pastorale della parrocchia
in forza del proprio ufficio,
prestano il loro aiuto nel
promuovere l'attività pastorale.
§2. Il consiglio pastorale ha
solamente voto consultivo ed è retto
dalle norme stabilite dal Vescovo
diocesano.
Can. 537 - In ogni parrocchia vi sia
il consiglio per gli affari
economici che è retto, oltre che dal
diritto universale, dalle norme date
dal Vescovo diocesano; in esso i
fedeli, scelti secondo le medesime
norme, aiutino il parroco
nell'amministrazione dei beni della
parrocchia, fermo restando il
disposto del can. 532.
Can. 538 - §1. Il parroco cessa
dall'ufficio con la rimozione o il
trasferimento deciso da parte del
Vescovo diocesano a norma del
diritto, con la rinuncia fatta dal
parroco stesso per giusta causa, la
quale, per essere valida, deve
essere accettata dal Vescovo, e
inoltre cessa allo scadere del tempo
se fu costituito a tempo
determinato, secondo le disposizioni
del diritto particolare di cui al
can. 522.
§2. Il parroco membro di un istituto
religioso o incardinato in una
società di vita apostolica, viene
rimosso a norma del can. 682, §2.
§3. Compiuti i settantacinque anni,
il parroco è invitato a presentare
la rinuncia all'ufficio al Vescovo
diocesano, il quale, considerata
ogni circostanza di persona e di
luogo, decida se accettarla o
differirla; il Vescovo diocesano
deve provvedere in modo adeguato al
sostentamento e all'abitazione del
rinunciante, attese le norme emanate
dalla Conferenza Episcopale.
Can. 539 - Quando la parrocchia è
vacante, oppure quando il parroco è
impedito nell'esercizio dell'ufficio
pastorale nella parrocchia per
prigionia, esilio o confino, per
inabilità o malferma salute oppure
per altre cause, il Vescovo
diocesano designi quanto prima
l'amministratore parrocchiale, il
sacerdote cioè che supplisca il
parroco a norma del can. 540.
Can. 540 - §1. L'amministratore
parrocchiale è tenuto agli stessi
doveri e ha gli stessi diritti del
parroco, a meno che il Vescovo
diocesano non stabilisca
diversamente.
§2. All'amministratore parrocchiale
non è lecito compiere nulla che
rechi pregiudizio ai diritti del
parroco o che possa essere di danno
ai beni parrocchiali.
§3. Al termine del suo incarico,
l'amministratore parrocchiale
presenti al parroco il rendiconto.
Can. 541 - §1. Quando la parrocchia
diviene vacante e quando il parroco
è impedito nell'esercizio della
funzione pastorale, prima della
costituzione dell'amministratore
parrocchiale, assuma interinalmente
il governo della parrocchia il
vicario parrocchiale; se essi sono
più d'uno, il più anziano per
nomina; se poi mancano i vicari, lo
assuma il parroco che è indicato dal
diritto particolare.
§2. Chi assume il governo della
parrocchia a norma del §1, avverta
immediatamente l'Ordinario del luogo
che la parrocchia è vacante.
Can. 542 - I sacerdoti ai quali, a
norma del can. 517, §1, viene
affidata in solido la cura pastorale
di una parrocchia o di più
parrocchie contemporaneamente: 1)
devono possedere le qualità di cui
al can. 521; 2) siano nominati o
istituiti a norma di quanto
dispongono i cann. 522 e 524; 3)
ottengono la cura pastorale solo dal
momento della presa di possesso il
loro moderatore viene immesso in
possesso a norma di quanto prescrive
il can. 527, §2; per gli altri
sacerdoti poi la professione di fede
emessa legittimamente tiene il posto
della presa di possesso.
Can. 543 - §1. Se a determinati
sacerdoti viene affidata in solido
la cura pastorale di una parrocchia
o di più parrocchie
contemporaneamente essi sono tenuti
singolarmente, secondo i criteri da
loro stessi stabiliti, all'obbligo
di adempiere i compiti e le funzioni
proprie del parroco di cui ai cann.
528, 529 e 530; la facoltà di
assistere ai matrimoni come pure le
facoltà di dispensa concesse al
parroco per il diritto stesso,
spettano a tutti, ma devono essere
esercitate sotto la direzione del
moderatore.
§2. Tutti i sacerdoti del gruppo: 1)
sono tenuti all'obbligo della
residenza; 2) di comune accordo
stabiliscano i criteri secondo cui
uno di loro celebra la Messa per il
popolo, a norma del can. 533; 3)
solo il moderatore rappresenta nei
negozi giuridici la parrocchia o le
parrocchie affidate al gruppo.
Can. 544 - Quando cessa dall'ufficio
un sacerdote della comunità di cui
al can. 517, §1, o il moderatore del
gruppo, e parimenti quando uno di
loro diviene inabile ad esercitare
la funzione pastorale, non diviene
vacante la parrocchia o le
parrocchie la cui cura è affidata al
gruppo; spetta al Vescovo diocesano
nominare un altro moderatore; però
prima che il Vescovo costituisca un
altro moderatore, adempia tale
ufficio il sacerdote del gruppo più
anziano per nomina.
Can. 545 - §1. Ogni volta che
risulta necessario o opportuno ai
fini dell'adeguata cura pastorale
della parrocchia, al parroco possono
essere affiancati uno o più vicari
parrocchiali, i quali si dedicano al
ministero pastorale come cooperatori
del parroco e partecipi della sua
sollecitudine, mediante attività e
iniziative programmate con il
parroco e sotto la sua autorità.
§2. Il vicario parrocchiale può
essere costituito perché presti il
suo aiuto nell'adempiere tutto il
ministero pastorale e, in questo
caso, o per tutta la parrocchia o
per una parte determinata di essa o
per un certo gruppo di fedeli;
oppure può anche essere costituito
per assolvere uno specifico
ministero contemporaneamente in più
parrocchie determinate.
Can. 546 - Perché uno sia
validamente nominato vicario
parrocchiale, è necessario che sia
costituito nel sacro ordine del
presbiterato.
Can. 547 - Il vicario parrocchiale è
nominato liberamente dal Vescovo
diocesano, dopo aver sentito, se lo
ritiene opportuno, il parroco o i
parroci delle parrocchie per le
quali è costituito, e inoltre il
vicario foraneo, fermo restando il
disposto del can. 682, §1.
Can. 548 - §1. Gli obblighi e i
diritti del vicario parrocchiale
sono definiti, oltre che dai canoni
del presente capitolo, anche dagli
statuti diocesani come pure dalla
lettera del Vescovo diocesano, ma
sono determinati in modo più
specifico dalle disposizioni del
parroco.
§2. A meno che nella lettera del
Vescovo diocesano si disponga
espressamente altro, il vicario
parrocchiale è tenuto all'obbligo,
per l'ufficio che esercita, di
aiutare il parroco in tutto il
ministero parrocchiale, fatta
eccezione per quanto riguarda
l'applicazione della Messa per il
popolo; è anche tenuto all'obbligo
di supplirlo, quando è il caso, a
norma del diritto.
§3. Il vicario parrocchiale
riferisca regolarmente al parroco le
iniziative pastorali programmate e
in atto, in modo che il parroco e il
vicario o i vicari siano in grado di
provvedere, con impegno comune, alla
cura pastorale della parrocchia, di
cui insieme sono garanti.
Can. 549 - Se il parroco è assente,
a meno che il Vescovo diocesano non
abbia provveduto in modo diverso a
norma del can. 533, §3 e a meno che
non sia stato costituito
l'amministratore parrocchiale, si
osservino le disposizioni del can.
541, §1; in tal caso il vicario è
tenuto anche a tutti gli obblighi
del parroco, fatta eccezione per
l'obbligo di applicare la Messa per
il popolo.
Can. 550 - §1. Il vicario
parrocchiale è tenuto all'obbligo di
risiedere nella parrocchia oppure,
se è stato costituito per più
parrocchie contemporaneamente, di
risiedere in una di esse; tuttavia,
per una giusta causa, l'Ordinario
del luogo può permettere che risieda
altrove, soprattutto se si tratta di
una casa comune per più sacerdoti,
purché ciò non rechi pregiudizio
all'adempimento delle funzioni
pastorali.
§2. L'Ordinario del luogo curi che
si promuova, fra parroco e vicari,
dove è possibile, una certa pratica
di vita comune nella casa
parrocchiale.
§3. Per quanto riguarda il periodo
delle vacanze, il vicario
parrocchiale ha gli stessi diritti
del parroco.
Can. 551 - Per quanto riguarda le
offerte che i fedeli fanno al
vicario in occasione di un ministero
pastorale, si osservino le
disposizioni del can. 531.
Can. 552 - Il vicario parrocchiale
può essere rimosso, per giusta
causa, dal Vescovo diocesano o
dall'Amministratore diocesano, fermo
restando il disposto del can. 682,
§2.